“Legittima e giustificata da motivazioni di ordine pubblico e di tutela dall’inquinamento acustico, proporzionata e non danneggia economicamente le attività commerciali.” Lo ha deciso il TAR Sicilia che si è pronunciato dopo il ricorso presentato dai commercianti di Agrigento sul provvedimento del sindaco Franco Micciché per regolamentare le attività notturne nel centro e nella zona balneare firmato ad inizio novembre scorso.
Il Tribunale Amministrativo ha anche condannato i commercianti a pagare le spese di lite che sono state quantificate in duemila euro. Al centro della vicenda giudiziaria l’ordinanza firmata dal sindaco lo scorso mese che rimarrà in vigore fino al prossimo 30 aprile. Il provvedimento prevede la chiusura dei locali alle 02:00, tutti i giorni, con un tolleranza di 30 minuti solo ed esclusivamente per il ricovero delle attrezzature, la pulizia degli spazi antistanti ed interni al locale stesso. L’unica “eccezione” verrà fatta la notte di capodanno,il 31 dicembre. L’ordinanza inoltre vieta la vendita di alcolici da asporto a partire da mezzanotte e, sempre allo stesso orario, la fine di qualsiasi attività di intrattenimento musicale anche se provvisti di nullaosta acustico.
Il Tribunale amministrativo regionale ha ribadito la correttezza dell’ordinanza quasi per intero ritenendo, tra l’altro, che “non solo poteva essere emessa stante i poteri del sindaco”, ma anche considerando “l’ampia motivazione adottata nello stesso provvedimento, che richiama altresì la precedente ordinanza del 21/10/2022 e le relative motivazioni, ivi compreso il richiamo alla riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza nel corso della quale erano emerse le problematiche che si verificano ciclicamente duranti i fine settimana nel centro storico di Agrigento, preso d’assalto soprattutto da giovani che frequentano i locali e stazionano nelle aree adiacenti con pesanti ricadute sul traffico veicolare e sul consumo incontrollato di alcool, nonché in generale sull’igiene ed il decoro delle strade cittadine dove vengono riversati rifiuti di ogni genere”.
Il Tar, nel respingere quindi la richiesta di risarcimento del danno contenuta nel ricorso, indica però al Comune una criticità del provvedimento: la durata di sei mesi dell’ordinanza è giustificabile solo se nelle more l’Ente si doterà di una nuova regolamentazione del settore, altrimenti, “la reiterazione nel tempo, senza soluzione di continuità, di provvedimenti contingibili e urgenti del medesimo contenuto, non risulterebbe coerente con la previsione normativa”