CronacaNewsPalma di Montechiaro

TAR annulla misura antimafia per impresa di Palma di Montechiaro 

Il Tar, il Tribunale amministrativo regionale di Palermo, accogliendo le tesi difensive degli avvocati Girolamo Rubino e Rosario De Marco Capizzi, ha disposto l’annullamento della misura interdittiva antimafia per il titolare di una società di Palma di Montechiaro operante nel settore della produzione di ghiaccio alimentare. Nel dicembre del 2023, la Prefettura di Agrigento preannunciava l’adozione di una informativa interdittiva per il pericolo di infiltrazione mafiosa dell’impresa. Pericolo che veniva motivato sulla base della circostanza che il padre dell’amministratore unico della società fosse stato condannato, con sentenza irrevocabile, a due anni di reclusione per il reato di sfruttamento del lavoro. La società ha subito chiarito che a carico del genitore dell’amministratore della società c’era esclusivamente un sentenza di patteggiamento, evidenziando che secondo il recente orientamento del Consiglio di giustizia amministrativa la sentenza di patteggiamento fosse priva di effetti extrapenali, costituendo, dunque, un elemento del tutto inidoneo a sostenere il giudizio di condizionamento mafioso. La Prefettura di Agrigento ha adottato però lo stesso il provvedimento interdittivo, “giustificando l’irrogazione della misura sulla base di circostanze del tutto diverse rispetto a quelle indicate nella comunicazione di avvio del procedimento”, ricostruisce l’avvocato Girolamo Rubino. La Prefettura motivava il provvedimento in ragione di presunte “frequentazioni” dell’amministratore della società con soggetti ritenuti vicini ad ambienti criminali. A questo punto l’amministratore della società, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Rosario De Marco Capizzi, ha impugnato l’informativa interdittiva davanti al Tar Palermo, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia. I difensori hanno evidenziato che l’informativa impugnata fosse irrispettosa di un preciso dettame perché l’amministrazione prefettizia, in sede di instaurazione del contradditorio procedimentale, deve enunciare gli elementi che ritiene sintomatici del pericolo di infiltrazione mafiosa. I legali hanno quindi sottolineato che la Prefettura, in sede di avvio del procedimento, avesse indicato un solo elemento (peraltro irrilevante) e non già l’intero quadro indiziario a sostegno dell’interdittiva, non consentendo dunque un reale contraddittorio. Rilevato anche che gli elementi acquisiti dalla prefettura risultassero, in ogni caso, insufficienti a dimostrare qualsivoglia ipotetico pericolo di infiltrazione mafiosa della società.

Torna in alto