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Realmonte, Scala dei Turchi: Tar blocca costruzione nuovo stabilimento balneare

Nel rispetto delle determinazioni assunte dal Comune di Realmonte e delle prescrizioni della Soprintendenza, non potrà dunque essere edificato un altro stabilimento balneare nella zona della Scala dei Turchi, che, come è noto, è stata riconosciuta come patrimonio Unesco per preservare il suo unico paesaggio naturale e la sua biodiversità. Lo ha deciso il Tar-Palermo che ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto da una società. Nel 2019, la società “A.M. Sas” ha chiesto al Comune di Realmonte il permesso di costruire, lungo la spiaggia limitrofa alla Scala dei Turchi, uno stabilimento balneare. Al fine di contestare il rilascio del citato permesso, è intervenuto nel relativo procedimento amministrativo la società “P.G.M. Srl”, già titolare di uno stabilimento balneare limitrofo all’area in cui si sarebbe dovuto realizzare il nuovo stabilimento, rilevando la violazione delle prescrizioni imposte dalla Soprintendenza di Agrigento in ordine al rispetto di una distanza minima pari a 100 metri dagli altri stabilimenti balneari. Pertanto, a fronte delle criticità emerse nella relativa istruttoria, il Comune di Realmonte ha rigettato la richiesta di permesso di costruire presentata dalla “A. M. Sas”, la quale ha presentato un ricorso innanzi al Tar-Palermo. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Realmonte, con il patrocinio dell’avvocato Girolamo Rubino e la società “P.G.M. Srl”, con il patrocinio dell’avvocato Vincenzo Airò, entrambi chiedendo il rigetto del ricorso. Nel giudizio, l’avvocato Rubino ha rilevato la legittimità del provvedimento di diniego adottato dal Comune di Realmente, evidenziando che il progetto in questione non avrebbe potuto essere assentito in quanto il chiosco sarebbe stato realizzato ad una distanza inferiore ai 100 metri rispetto al preesistente stabilimento della “P.G.M. Srl” e ciò in violazione delle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza di Agrigento. Quest’ultima, invero, in più occasioni ha ribadito che la limitazione della distanza dei 100 metri tra le strutture volte alla diretta fruizione del mare, “indipendentemente dall’appartenenza al suolo demaniale o ai privati, è finalizzata a contenere la proliferazione di tali manufatti in area di particolare pregio paesaggistico quale nel caso in specie è la Scala dei Turchi”. Inoltre, l’avvocato Rubino ha evidenziato l’intervenuta decadenza del titolo concessorio, in quanto la società “A.M. Sas” non aveva presentato entro i termini la richiesta di proroga e la circostanza che l’Asp di Agrigento, in ragione di una variazione all’originario progetto, aveva sospeso l’efficacia del parere igienico sanitario rilasciato in precedenza.

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