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Video. San Cataldo, L’avvocato Fasano incontra i forestali: diritto al risarcimento 

Si è svolto, presso il Palazzo comunale di San Cataldo, nella sala Borsellino, un incontro tra l’avvocato Fasano, i lavoratori forestali e Manuel Bonaffini, segretario nazionale comparto forestali Snalv Confsal. La sala era gremita di lavoratori. Sentiamo l’avvocato: 

FORESTALI SICILIANI – NOTE DI CHIARIMENTO SUL DIRITTO AL RISARCIMENTO 

Avv. Angela Maria Fasano e                      
Avv. Stefania Fasano: 

Come studio legale teniamo a precisare alcuni aspetti sulla recente vicenda che ha investito i forestali siciliani (Operai a tempo determinato o LTD) , oggi destinatari della tutela euro unitaria per il danno da precariato subito in oltre trent’anni di carriera. 

Questa esigenza nasce dal fatto che, purtroppo e del tutto  inevitabilmente, stanno circolando notizie inesatte in merito: 1. alla genesi di questo diritto specifico per gli LTD,  2. alla liquidazione del danno, 3. alle modalità  di recupero delle cifreoggi quantificate dalle 4 alle 24 mensilità della retribuzione tabellare base.

Riteniamo doveroso, ergo, rendere notizie chiare e precise su una vicenda che oramai ha assunto una piena dimensione eurounitaria, così come illustrata dalla petizione n. 0171/2028 da cui è sbocciata la vicenda per il lavoratori forestali a tempo determinato siciliani e non solo.

Partiamo dalle basi.

Lo studio legale Fasano nell’anno 2014 ha avviato delle azioni di tutela in favore di un gruppo di forestali della Madonie.

Dopo attenta analisi ci siamo accorti che, contrariamente a quanto evidenziato in molti tavoli tecnici da alcuni sindacati di categoria, i forestali siciliani non potevano essere definiti “stagionali” e ciò per vari ordini di ragioni, debitamente attenzionate dal nostro studio.

La prima di natura squisitamente tecnica: il loro rapporto di lavoro non era unicamente riconducibile alla compagna estiva antincendio ma, ad altre attività di cura e gestione del territorio,che nulla avevano a che fare con la stagionalità, essendo i forestali dislocati nei cantieri in differenti periodi dell’anno come operai.La stagionalità, pertanto, era una scusa a nostra avviso per mettere da parte il problema.

Da questa idea, abbiamo depositato un primo atto nell’anno 2015/2016 al Parlamento Europeo dimostrando la NON stagionalità del loro rapporto di lavoro e la circostanza che la dicitura contratto di diritto privato non eliminava la natura pubblica del datore di lavoro, atteso che dai cedolini paga dei petitionnaire (coloro che presentano una petizione al PE), si provava a pieno titolo che il datore di lavoro fosse la PA regionale,per il tramite dei propri dipartimenti di interesse.

E ciò anche in ossequio ad un orientamento espresso con parere del competente Assessorato regionale, ove si evidenziava la natura pubblica del rapporto e non privata dei forestali.

E così nell’anno 2018 il nostro studio, una volta assodato che i forestali siciliani ERANO DA QUALIFICARE UNICAMENTE QUALI DIPENDENTI PUBBLICI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, ANCHE SE NON RESO IN FORMA SCRITTA – ha segnalato al PE che in relazione ai forestali siciliani LTD non poteva obiettivamente giustificata ai sensi della clausola 5, punto 1, lett. a) dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, siglato il 18 marzo1999, che compare in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999,1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, una legislazione nazionale e regionale che consentisse il rinnovo di contratti a tempo determinato in danno dei forestali da oltre trent’anni.

In seguito, il nostro studio è stato l’unico in Sicilia e in Italia (per la vicenda forestali siciliani LTD) che ha avuto l’onore si essere inviato a Bruxelles in pubblica seduta PETI dinanzi alla Presidente, Dolores Monserrat che ha ascoltato con attenzione, unitamente agli altri membri riuniti in seduta comune,  le ragioni atte a tutelare la categoria.

In questa prestigiosa sede, è emerso che i forestali siciliani,rappresentati dallo studio legale Fasano, vantavano un brutto primato: potevano essere definiti i precari storici più vetusti d’Europa!!!

E ciò per una ragione evidente: poiché nessun dipendente precario della PA italiana presentava un precariato superiore a trentasei anni di servizio.

In questa sede, il video è stato divulgato su nostri canali social ed è presente nell’archivio del PE, è stato dichiarato a chiare lettere che i forestali siciliani hanno subito un danno comunitario per reiterazione abusiva, in difetto di ragione obiettiva, del loro contratto a termine. Da qui l’avvio della procedura con lettere di richiamo.

Da qui, anche, la positiva scia giurisprudenziale presso i fori del lavoro siciliani, ove sono stati richiamati gli atti della procedura 0171/2018, così come in ultimo, la Cassazione che si è uniformata a tale evidenza, riconoscendo  per il SIFUS, sindacato con cui collabora lo studio legale Fasano giusta convenzione e al quale il nostro studio ha reso ampi profili di riflessione sul precariato dei forestali , il diritto fino a 12 mensilità. Procedura in Cassazione, è doveroso indicare, seguita da un altro competente e bravo legale.

La situazione ovviamente dinanzi al PE ha avuto dei risvoltiulteriori che oggi portano a rivalutare il quantum del danno fino addirittura a 24 mensilità.

La petizione 0171/2018 dei forestali siciliani avviata dallo studio legale Fasano è stata fatta confluire nella procedura di infrazione del 2014: la procedura madre del precariato pubblico italiano che lo studio legale Fasano ha sempre seguito con interesse.

Si legge infatti a pagine 17/29 della comunicazione (CM PETI) giunta al nostra studio che: “ petizione 0171/2018 – La Commissione ha esaminato se la legislazione italiana abbia introdotto, conformemente alla clausola 5 dell’accordo quadro, misure volte a prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato per le categorie di cui sopra, sotto forma di un determinato limite per i contratti successivi o di un numero massimo di rinnovi per i contratti a tempo determinato, o sotto forma di “misure giuridiche equivalenti”. La Commissione ritiene che la legislazione italiana in materia di contratti a tempo determinato applicabile alle suddette categorie di lavoratori del settore pubblico non sia conforme alla clausola 5 dell’accordo quadro. Essa ha pertanto inviato all’Italia una lettera di costituzione in mora in data 25 luglio 2019 (procedura d’infrazione NIF 2014/4231). Nella lettera la Commissione ha rivolto alle autorità italiane domande relative alle suddette categorie di lavoratori del settore pubblico che sono esclusi dalla tutela giuridica contro l’uso abusivo di una successione di contratti a tempo determinato. La Commissione ha chiesto informazioni in particolare in merito all’esistenza di misure volte a prevenire il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, o di misure di stabilizzazione tese a fornire un risarcimento a coloro che sono stati oggetto di tali pratiche.

Ma vi è di più e molto. Si legge in una delle comunicazioni giunte allo studio dalla commissione PETI,Segreteria del Parlamento Europeo a mente della quale:” Confermiamo ricezione del suo messaggio ricevuto il 14 gennaio 2020 relativo alla petizione 0171/2018. La informiamo che in data 28.10.2019 la Commissione europea ha inviato alla commissione per le petizioni l’esito del suo esame preliminare, nel quale la Commissione ha esplicitato quanto segue: “La Commissione ha esaminato la normativa italiana che disciplina l’utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato per i lavoratori del settore pubblico che sono stati esclusi dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2015. La Commissione ritiene che la normativa nazionale non protegga tali lavoratori dall’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato e non è quindi conforme alla clausola 5 dell’accordo quadro. La Commissione ha pertanto inviato all’Italia in data 25 luglio 2019 una lettera di costituzione in mora, il cui contenuto è riassunto in un comunicato stampa del 25 luglio 2019. La Commissione terrà informata la commissione per le petizioni in merito al seguito che deciderà di dare alla procedura di infrazione“. La risposta della Commissione europea è stata trasmessa allo Studio legale Fasano in data 19.12.2019. Cordiali saluti, La segreteria
Commissione per le petizioni”.

I forestali siciliani, quindi sono entrati nel grosso imbuto della petizione madre 2014/4231 grazie alla petizione 0171/2018presentata, si ribadisce, dallo studio legale Fasano di Palermo.

Da qui varie lettere di messa in mora all’Italia che non ha mai ottemperato e da qui, allora, la decisione del Governo, del 17 settembre 2024 di salvare appunto la posizione contrattuale dello Stato e dei suoi apparati, anche regionali, con il cd Decreto Salva infrazioni.

Fatte queste necessarie premesse, allora, si è compreso perché oggi i forestali siciliani, così come tutti i forestali italiani che vantano una busta paga ove il datore di lavoro pagante è una PA possono beneficiare di tale provvedimento: non sono stagionali e non vantano un rapporto di lavoro privato come molti vorrebbero insinuare. 

E ciò grazie ad un piccolo gruppo di lavoratori delle Madonie, i veri pionieri della vicenda, che con grande coraggio, fin dall’anno 2014, hanno avviato le tutele comunitarie collettive (denominate così dal nostro studio) nell’interesse dell’intera categoria.

Ciò precisato, i forestali adesso dovranno presentare un ricorso dinanzi al Tribunale del lavoro competente per territorio.

Con questo ricorso, richiamando anche gli atti della procedura comunitaria 0171/2018 ed allegando gli atti comunitari (utili anche per determinare il quantum della liquidazione) si potrebbe ottenere un risarcimento del danno fino a 24 mensilità della retribuzione tabellare base.

La liquidazione non avverrà mai in automatico, come abbiamo sentito o letto in questi giorni, poiché sarà fondamentale depositare apposito ricorso, ove il ricorrente dovrà dimostrare, ai fini della liquidazione massima di 24 mensilità, la presenza di ben  5 elementi (elementi venuti fuori anche dalla procedura comunitaria 0171/2018 e che lo studio legale Fasano si riserva di non divulgare per tutela della propria prestazione intellettuale). 

Cosa potrà determinare il Giudice del Lavoro competente per territorio?

La presenza di una successione abusiva di rapporti a termine, ultratrentennali, in ASSENZA di una valida ragione oggettiva con condanna per la PA resistente alla liquidazione del danno sofferto dalle 4 alle 24 mensilità.

La domanda al Giudice avrà effetto immediato?

Certamente no. Dal deposito del ricorso, ed in relazione al carico di ruolo di ogni Tribunale, dal deposito bisognerà attendere circa un anno per la prima udienza di comparizione. Il procedimento, quindi potrebbe concludersi, entro e non oltre i due anni dalla proposizione della domanda giudiziale. 

La liquidazione, pertanto, non sarà immediata ma occorrerà attendere, per la fase di primo grado, i tempi processuali.

Ritenevamo doveroso rendere questo breve, ma organico excursus della vicenda, in seguito ad alcuni e gravi inesattezze, comparse su alcune testate locali, soprattutto sulle modalità di liquidazione, che potevano far cadere in errore i Forestali interessati.

E ciò anche in merito alla paternità delle azioni comunitarie depositate  in Commissione PETI a difesa della categoria da parte del nostro studio.

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