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Delia, vendita area di proprietà comunale, responsabile procedimento: Tutto legittimo 

Il Sindaco di Delia in merito all’alienazione dell’area di proprietà comunale sita nel Viale Belvedere ha comunicato che il Responsabile del procedimento del Comune in data 21 Giugno 2024, in risposta alla richiesta atti formulata dal Gruppo consiliare di minoranza “Delia è Partecipazione”, ha provveduto ad inviare una nota ufficiale a firma propria contenente tutte le motivazioni che hanno portato alla suddetta vendita e che di fatto hanno reso il procedimento stesso legittimo e conveniente per l’Ente.

Di seguito la risposta del Responsabile del procedimento al Gruppo consiliare di minoranza “Delia è Partecipazione”

Al Gruppo Consiliare “Delia è Partecipazione” 

e, p.c. Al Presidente del Consiglio Comunale Sig.ra Nini Lori Asaro Sede 

Al Sindaco Dott. Gianfilippo Bancheri Sede 

Al Segretario Comunale Dott. Fulvio Fontana 

Al Responsabile della Direzione II Rag. Giuseppe Falzone 

Oggetto: Richiesta atti relativi alla alienazione dell’area di proprietà comunale sita nel viale Belvedere distinto in catasto nel foglio di mappa n. 3 part. 1352

In riferimento alla richiesta di pari oggetto si rappresenta quanto segue. 

Premesso che: 

 in data 31/08/2015 è stato stipulato tra il Locatore e la società INWIT S.p.A., INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.A (di seguito “INWIT”) un contratto di locazione (di seguito il “Contratto Originario”) avente ad oggetto una porzione di terreno di circa 90 mq e una superficie di 40 mq interna alla vasca esistente, sito nel Comune di Delia (CL), ubicati in contrada Monserrato , iscritto al N.C.T. di Delia (CL) al Fg. n. 3 Part.lla 420 Classe 3 Qualità Mandorleto – per l’installazione di infrastrutture per reti di tele e/o videocomunicazioni; 

 sull’infrastruttura passiva realizzata su detto immobile e negli spazi fisici dello stesso sono stati installati e risultano ivi insistenti apparati e antenne Telecom;  l’art. 1 comma 3 del contratto recita “Il locatore si impegna a far rispettare il presente contratto anche in caso di alienazione o cessione dell’immobile stesso e garantisce al conduttore che i terzi acquirenti o cessionari dell’immobile locato proseguiranno nel rapporto contrattuale di locazione per tutta la sua durata ed alle condizioni pattuite con la presente scrittura”; 

 l’art. 3 comma 1 del contratto recita “La locazione avrà la durata di anni 9 (nove), rinnovabili tacitamente di 6 (sei) anni in 6 (sei) anni se una delle Parti non avrà inviato disdetta mediante lettera raccomandata A.R. almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza contrattuale”; 

 l’art. 3 comma 2 del contratto recita “Il locatore rinuncia fin d’ora, per sé e per i suoi aventi causa, alla facoltà di diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza, prevista dall’art.29 della Legge n.392/78”; 

 l’art. 6 comma 1 del contratto recita “Nell’ambito della fornitura e dell’erogazione dei servizi di cui al precedente articolo 2 il conduttore, ferma restando la propria responsabilità per il pagamento del canone, ha facoltà di cedere in tutto o in parte il presente contratto o i suoi diritti nonché, a titolo esemplificativo e non esaustivo di sublocare, concedere in uso e/o in comodato e/o in ospitalità, in tutto o in parte, gli immobili locati”; 

Considerato che: 

 la Società Inwit, con pec del 14/12/2023 trasmessa dal proprio legale, ha comunicato che l’indirizzo gestionale ed economico della stessa era quella di acquistare l’area dove insistono le proprie installazione di infrastrutture per reti di tele e/o videocomunicazioni, aventi contratti di lunga durata; 

 nella narrativa della Delibera di Giunta n. 27 del 19/03/2024, venivano date indicazioni di carattere generale, allo scrivente, tra le quali la somma per la cessione dell’area e la possibilità di provvedere ad emanare apposito bando pubblico per la vendita dell’area suddetta;  l’art. 1 comma 3 recita “In espressa deroga all’art. 41 della legge 27.07.1978 n. 392, le parti convengono di applicare alla locazione le norme, come in vigore alla data della stipula del presente atto, di cui agli artt. 38, 39 e 40 della summenzionata legge”; 

 l’art. 1 comma 4 recita “Pertanto, nel caso in cui il locatore intendesse trasferire a titolo oneroso o locare a terzi la porzione di immobile locata alla scadenza del contratto, spetteranno al conduttore il diritto di prelazione, ai sensi delle norme sopra richiamate”; 

 l’area dove ricade la particella oggetto della vendita, ricade nella zona C3 del P.R.G., con un indice di edificabilità pari a 1mq/mc priva di opere di urbanizzazione primarie; 

 nella zona circostante, nel medesimo periodo, è stato venduto in terreno che ricade nella zona C1 del P.R.G. con un indice di edificabilità pari a 1mq,/3mc privo, anch’esso di opere di urbanizzazione primarie a un prezzo pari a 18 euro a mq.; 

Tutto ciò premesso e considerato, al fine di chiarire quanto richiesto si comunica che: 

1. il contratto sottoscritto in data 31/08/2015, ha stabilito degli accordi in cui il conduttore veniva salvaguardato da eventuali vendite a terzi, con il diritto di prelazione, per garantire l’investimento effettuato sull’area oggetto della vendita, giustificato dalla durata della locazione sottoscritta, prevista per 15 anni; 

2. il bando pubblico, a parere dello scrivente, non poteva essere attuato, in quanto sull’area oggetto della vendita insistevano le infrastrutture delle reti di tele e/o videocomunicazioni di proprietà della Società conduttrice, la quale è salvaguardata dalle condizioni contrattuali stabilite e sottoscritte; 

3. La somma versata per l’acquisto dell’area, pattuita tra le parti, si ritiene più che congrua in quanto nella medesima zona, è stato venduto un terreno, a un costo inferiore in rapporto alla superficie trasferita, con le medesime caratteristiche intrinseche ed estrinseche, ma con indici urbanistici diversi in termini di cubatura da realizzare, rispetto a quella di proprietà comunale, la quale è inferiore; 

4. Riguardo al regolamento comunale relativo all’alienazione dei beni, si rimanda a quanto già comunicato dal Responsabile della Direzione II – Amministrativa e Contabile – con nota prot. n. 8193 del 29/05/2024. 

Si ritiene di avere risposto in maniera esaustiva alle richieste avanzate dalle SS.LL. nella qualità di Consiglieri Comunali del gruppo “Delia è Partecipazione”.   

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