Canicattì, Movida: Revisione orari di chiusura dei locali
Comune di Canicattì: Ordinanza sindacale n.49/2024 – Revisione degli orari di chiusura dei locali dove si somministrano bevande alcoliche e altro. Divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie di vetro o altri materiali il cui utilizzo improprio risulta idoneo a minacciare la incolumità personale nelle aree pubbliche e aperte al pubblico.
Informiamo che l’Amministrazione comunale, sensibile alle problematiche manifestate dai gestori di ristoranti e bar della Città, e nell’approssimarsi della stagione estiva, ha valutato la possibilità di modificare parzialmente l’orario di chiusura dei suddetti locali.
Il sindaco Corbo, stamani, ha emesso l’ordinanza sindacale n. 47/2024 in cui è contenuto quanto segue:
Sull’intero territorio comunale, con decorrenza immediata e fino al 30 settembre 2024, dalle 18 alle 2,00 del giorno successivo, sono vietati:
la somministrazione e vendita per asporto di bevande di qualsiasi natura contenute in bottiglie di vetro o altri materiali il cui uso improprio possa minacciare l’incolumità personale, anche dispensate dai distributori automatici. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la fornitura o vendita;
l’utilizzo nelle aree pubbliche e aperte al pubblico di bottiglie di vetro o altri materiali il cui uso improprio possa minacciare l’incolumità personale;
E’ consentita la somministrazione e la conseguente consumazione di bevande di ogni tipo in contenitori di vetro se il consumo avviene all’interno dei locali e nelle aree esterne di pertinenza delle attività legittimamente autorizzate all’occupazione del suolo pubblico.
E’ imposta, fino al 30 settembre 2024, la chiusura di tutti i locali del territorio comunale secondo il seguente calendario:
dal lunedì al mercoledì alle ore 01.00 del giorno successivo,
dal giovedì alla domenica entro le ore 02.30 del giorno successivo,
La musica in filodiffusione deve essere spenta entro e non oltre le ore 1,30 del giorno successivo;
dalle 0,00 alle 6,00 è vietato stazionare in tutti i parchi, giardini e ville comunali all’interno del territorio comunale.
L’inosservanza delle suddette disposizioni saranno sancite secondo quanto previsto dall’art. 50 comma 7 bis del D.lgs. 267/2000 ovvero con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.