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Canicattì, Movida, ordinanza sindaco: Chiusura alle 2.30 dei locali, divieto di stazionare nelle ore notturne in ville e parchi

Revisione degli orari di chiusura dei locali dove si somministrano bevande alcoliche e altro in occasione delle festività natalizie. Valida fino al 07/01/2024. Divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie di vetro o altri materiali il cui utilizzo improprio risulta idoneo a minacciare la incolumità personale nelle aree pubbliche e aperte al pubblico.

IL SINDACO del COMUNE DI CANICATTI’con 

ORDINANZA N° 140

Considerato che in città nella zona “movida”, nelle ville e nei giardini pubblici, in alcune ore vi è una concentrazione di cittadini che, in taluni casi, possono creare fenomeni di turbativa dell’ordine pubblico; Considerato che l’Amministrazione Comunale, sensibile alle problematiche dei gestori di ristoranti e bar, ha valutato la possibilità di modificare parzialmente l’orario di chiusura dei suddetti locali, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, in occasione delle festività natalizie e fino al 07/01/2024;

Ritenuto necessario ed opportuno vietare in tutto il territorio comunale la vendita e la somministrazione di bevande di qualsiasi genere contenute in contenitori di vetro o altri materiali li cui utilizzo improprio risulta idoneo a minacciare la incolumità pubblica, nonché imporre la chiusura, alle ore 02,30 del giorno successivo, dei locali dove si somministrano bevande, fermo restante che la musica in filo diffusione venga spenta entro e non oltre le ore 02,00 del giorno successivo;

Vista la facoltà conferita ai Sindaci di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini;

Visti gli art. 50, comma 5, e 54, comma 4 del Decreto Legislativo 81 agosto 2000, n 267 e s.m.i ORDINA A

PARZIALE MODIFICA DELL’ O.S. N° 120 DEL 31/10/2023

• Per i motivi esplicati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, sull’intero territorio comunale, con decorrenza immediata e fino al 07/01/2024 dalle ore 18,00 alle ore 02,30 del giorno successivo, vige il divieto assoluto di somministrazione e vendita per asporto di bevande di qualsiasi natura in bottiglie di vetro o altri materiali il cui utilizzo improprio risulta idoneo a minacciare al incolumità personale, anche dispensate dai distributori automatici. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta nei quali le bevande devono essere versate

direttamente da chi effettua la fornitura o vendita.

• E’ fatto altresi divieto di utilizzo di bottiglie di vetro o altri materiali il cui utilizzo improprio risulta idoneo a minacciare al incolumità personale per il consumo di bevande nelle aree pubbliche

e aperte al pubblico.

E’ sempre consentita la somministrazione e la conseguente consumazione di bevande di ogni tipo in contenitori di vetro, se li consumo avviene all’interno dei locali e nelle aree esterne, di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate all’occupazione di suolo pubblico.

E’ altresì imposta la chiusura per tutti i locali all’interno del territorio comunale, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica entro e non oltre le ore 02.30 del giorno successivo;fermo restante che la musica in filo diffusione venga spenta entro e non oltre le ore 02,00 del giorno successivo;

• E’ fatto altresi divieto di stazionare nelle ore notturne in tutti i parchi, giardini e ville comunali all’interno delo territorio comunale dalle ore 00.00 alle ore 06,00 del giorno successivo.

AVVERTE

In caso di violazione delle suddette disposizioni, salvo che non ricorra anche un reato, si applicano le sanzioni previste agli arrt. 50 comma 7 bis del D. Lgs 267/2000 che testualmente recita: “‘inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma

-7 bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 1 del

decreto legge 20 febbraio 2017, n14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n 48 anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’artico 16 legge 24 novembre 1981, n 689.”

La presente Ordinanza avrà validità fino al 07/01/2024 con possibilità di reiterazione e/o modificazione.

Contro li presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio, ricorso al TAR Sicilia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione.

Copia del presente provvedimento, sarà pubblicato al’Albo pretorio, sul sito web di questa Amministrazione, alle Forze dell’Ordine ed a tutti gli organi di vigilanza per gli adempimenti di loro competenza.

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