UNA NUOVA VITTORIA PER L’ASP DI AGRIGENTO. A DECRETARLA IL TAR DI PALERMO (TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA-PALERMO).
SI TRATTAVA DI UN RICORSO DEPOSITATO DA DUE CENTRI CHE EROGANO PRESTAZIONI IN PARTE CONVENZIONATE ALL’INTERNO DELLA PROVINCIA LE QUALI APPUNTO IMPUGNAVANO IL COSIDETTO “Contratto per l’annualità 2018 di attribuzione del budget tra l’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento e le strutture istanti” (sottoscritto il 31 gennaio 2019), predisposto unilateralmente dall’Amministrazione resistente, secondo lo schema del contratto – tipo di cui al d.a. n. 2087/2018 del 9 novembre 2018, con cui l’Azienda Sanitaria resistente ha attribuito alle strutture ricorrenti per il 2018 un budget uguale a quello del 2017;
IN PARTICOLARE LE STRUTTURE SANITARIE RICORRENTI chiedevano di ottenere il budget di propria pertinenza, in attuazione delle regole proprie del procedimento amministrativo e a vedersi riconosciuta, già con decorrenza dal 2018, un’effettiva premialità, con il definitivo superamento del criterio della spesa storica, quale unico parametro per l’assegnazione del budget; nonchè la condanna – dell’Azienda sanitaria provinciale resistente al pagamento di ogni somma dovuta anche a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti e patendi, in ragione della presunta illegittimità degli atti impugnati, nonché della condotta tenuta dall’Amministrazione resistente.
L’amministrazione resistente, ovvero l’Asp di Agrigento si costituiva in giudizio difesa e rappresentata dall’Avvocatessa Lo Giudice Maria del foro di Agrigento con studio in Canicattì e chiedeva la declaratoria d’inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 14 novembre 2023, la causa veniva posta in decisione e con sentenza pubblicata il 20.11.2023 il ricorso è stato definitivamente rigettato.
Il tribunale amministrativo adito, infatti, in accoglimento totale della linea difensiva sviluppata su diversi punti dall’Avvocatessa Lo Giudice Maria, ha ritenuto pienamente legittimo l’operato dell’amministrazione resistente ovvero dell’ASP di Agrigento.
In particolare il TAR ha fissato il principio, espresso dall’Avv. Lo Giudice, secondo cui “l’assegnazione definitiva del budget e il relativo provvedimento, il cui esito finale è il contratto sottoscritto dalla struttura sanitaria e dall’A.S.P., costituiscono attività vincolata attuativa delle disposizioni assessoriali presupposte di determinazione degli aggregati di spesa e dei criteri di quantificazione delle somme assegnate”.
In pieno accoglimento della tesi difensiva espressa dall’Avvocato dell’Asp di Agrigento, Maria Lo Giudice, il Tar riconosce che “È, in particolare, noto il principio di diritto secondo cui la fase della c.d. “contrattazione” tra l’ASP e il soggetto privato, in considerazione del necessario rispetto delle direttive regionali e dei vincoli di bilancio, non è assimilabile a una libera contrattazione privatistica tra soggetti operanti su un mercato concorrenziale, quanto piuttosto alla ripartizione delle risorse assegnate da parte della Regione nel rispetto dei criteri dalla stessa fissati”.
Ne consegue l’insussistenza di un obbligo, in capo all’ASP di Agrigento, di contrattazione e di partecipazione procedimentale nei confronti delle strutture .La determinazione dei tetti di spesa, spiega l’Avvocatessa Lo Giudice è l’espressione di un potere di programmazione regionale caratterizzato da ampia discrezionalità nella previsione del dimensionamento e dei meccanismi di spesso contrapposti interessi di rilevanza anche costituzionale, come il contenimento della spesa in base alle risorse concretamente disponibili, l’esigenza di assicurare prestazioni sanitarie quantitativamente e qualitativamente adeguate agli assistiti, quelli delle strutture private operanti secondo logiche imprenditoriali, quelli delle strutture pubbliche vincolate all’erogazione del servizio nell’osservanza dei principi di efficienza e buon andamento.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), conseguentemente, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo rigetta ritenendolo infondato in ogni sua parte, condannando così le strutture istanti alla condanna alle spese a favore dell’Asp di Agrigento.