CronacaNews

TAR Sicilia: Illegittimità sanzioni paesaggistiche sugli immobili realizzati prima del vincolo 

La seconda sezione del TAR Sicilia Palermo ha accolto il ricorso proposto da due agrigentini – proprietari di un appartamento e di due magazzini – per l’annullamento delle sanzioni paesaggistiche emesse ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 42/2004 dal Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.

I ricorrenti, rappresentati e difesi dagli Avvocati Gaetano e Vincenzo Caponnetto, hanno dimostrato che la realizzazione degli immobili risaliva ad epoca antecedente l’anno 1983 e, dunque, prima dell’apposizione del vincolo paesaggistico avvenuta con l’entrata in vigore della legge 8 agosto 1985 n. 431 (c.d. “Legge Galasso”).

Accogliendo le tesi difensive dei due legali, il Tribunale amministrativo regionale ha ripercorso l’evoluzione giurisprudenziale in materia, sfociata con la sentenza n. 75/2022 della Corte Costituzionale che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 3, della Legge Regionale Siciliana n. 17 del 1994, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dal Consiglio di Giustizia Amministrativa in ordine al tema delle sanzioni amministrative applicate dal Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana a numerosi proprietari di immobili realizzati senza il necessario titolo abilitativo.

È ormai consolidato, infatti, l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’apposizione del vincolo paesaggistico, funzionalmente distinto dal vincolo archeologico, sulla zona B della Valle dei Templi è avvenuta in forza, non già del “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”, bensì della citata “Legge Galasso”.

Alla luce tali principi discende che, nel caso in esame, all’epoca della realizzazione e ultimazione della costruzione abusiva l’area non era soggetta a vincolo paesaggistico che è perciò sopravvenuto.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, definitivamente pronunciando sul ricorso lo ha dunque accolto e, per l’effetto, ha annullato i provvedimenti impugnati.

Torna in alto