2556/2023 del 01/06/2023 – Ordinanza Sindacale
O R D I N A
per tutto quanto in narrativa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato
IL DIVIETO dal giorno 05 giugno fino al 26 giugno 2023, la vendita per asporto di bevande
contenute in bottiglie e bicchieri di vetro, da parte degli esercenti le attività di somministrazione
di alimenti e bevande, esercizi di vicinato alimentari, chioschi bar mobili su ruote itineranti,
anche dispensate da distributori automatici, per motivi di tutela dell’ordine e della sicurezza
pubblica, su tutto il territorio comunale.
IL DIVIETO dal giorno 05 giugno e fino al 26 giugno 2023, il consumo e/o l’abbandono in
luogo pubblico o aperto al pubblico, di bevande alcoliche e non alcoliche, comunque acquisite,
contenute in bottiglie di vetro o in contenitori realizzati con il medesimo materiale;
IL DIVIETO dal 05 giugno e fino al 26 giugno 2023, la vendita per asporto delle bevande
alcoliche e superalcoliche dalle ore 24,00 e fino alla chiusura degli esercizi.
E’ CONSENTITO
dal giorno 05 giugno al 26 giugno 2023, dopo le ore 24,00 esclusivamente agli esercizi
pubblici (ad es. bar e ristoranti), la somministrazione delle bevande alcoliche e superalcoliche per
il consumo immediato all’interno del locale o nello spazio esterno di pertinenza regolarmente
avuto in concessione.
ORDINA
dal giorno 05 giugno al 26 giugno 2023 che tutte le tipologie di pubblici esercizi e di esercizi di
vicinato alimentari, chioschi bar mobili su ruote itineranti, laboratori artigianali di prodotti
alimentari (a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo: ristoranti, trattorie, pizzerie,
bar, pub, self-service, gelaterie, rosticcerie e similari, ecc….ecc…), devono osservare i seguenti
orari di chiusura:
Centro città:
ore 2.00 tutti i giorni, con obbligo per i titolari dei locali di riduzione delle emissioni sonore
all’esterno dalle ore 24.00, consentendo all’interno, esclusivamente filo diffusione musicale che
non disturbi il riposo notturno, nel rispetto della disciplina vigente in materia;
San Leone e zone balneari-Villaggio Mose’- Frazioni e Quartieri periferici:
ore 2,00 dal lunedì al giovedì’ e domenica con obbligo per i titolari dei locali di
riduzione delle emissioni sonore all’esterno dalle ore 01.00, consentendo all’interno,
esclusivamente filo diffusione musicale che non disturbi il riposo notturno, nel rispetto
della disciplina vigente in materia;
ore 3,00 il venerdì, il sabato, e prefestivi, con obbligo per i titolari dei locali di riduzione delle
emissioni sonore all’esterno dalle ore 01.00, consentendo all’ interno, esclusivamente filo
diffusione musicale che non disturbi il riposo notturno, nel rispetto della disciplina vigente in
materia;
Con tolleranza di 30 minuti per le operazioni necessarie da parte dei titolari, di sgombero e
sistemazione locale.
L’Amministrazione, al fine di evitare il determinarsi di situazioni pregiudizievoli per il riposo dei
residenti, potrà ridurre l’orario per obiettive esigenze di interesse pubblico.
E’ comunque facoltà del Sindaco concedere deroghe al presente provvedimento, soltanto in
particolari occasioni o manifestazioni di particolare rilevanza o interesse turistico.
Obblighi per i titolari dei locali
Fatta salva l’applicazione delle norme del Codice penale, del Testo Unico delle leggi di
pubblica sicurezza, del D.lgs. n.42 del 22/01/2004 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio) e dei regolamenti comunali, nei locali e negli spazi aperti adibiti all’attività
di vendita e/o somministrazione di bevande e/o di sostanze alimentari o all’attività di
intrattenimento e di spettacolo, è fatto obbligo ai rispettivi titolari e/o responsabili di:
a) Vigilare sia all’interno del proprio locale che nel perimetro esterno dell’area
autorizzata di pertinenza del proprio locale – anche avvalendosi di addetti al
controllo dell’utenza invitando gli avventori a tenere comportamenti che non
disturbino, mediante schiamazzi o rumori, ovvero, abusando di strumenti
sonori, la quiete pubblica e il riposo delle persone.
L’accertata violazione, in caso di recidiva, fatta salva la responsabilità del gestore in
ordine al reato di cui all’art.659 c.p., comporta sempre la revoca della concessione per
l’occupazione del suolo pubblico;
b) Vigilare, affinchè, i frequentatori dei locali, nell’area esterna autorizzata, di
stretta pertinenza dell’esercizio, non tengano comportamenti che contrastino con
le norme igieniche e di tutela dell’ambiente, in conseguenza della fruizione del
locale, proponendo soluzioni idonee per agevolare il rispetto delle norme
basilari di rispetto dell’ambiente;
c) Attuare le prescrizioni normative relative alla somministrazione di alimenti e
bevande e di sicurezza dei luoghi di lavoro;
d) Osservare le disposizioni di legge poste a tutela dei minori di età;
e) Rispettare rigorosamente i limiti perimetrali dell’area pubblica esterna la locale,
regolarmente concessa dal Comune, nonché le condizioni imposte dal titolo
concessorio, evitando di invadere la parte di suolo pubblico non autorizzato
all’occupazione, con sedie, tavolini, fioriere, pedane, ombrelloni, gazebo e altro;
f) Assicurare, salvo impedimenti di carattere oggettivo, che dopo l’orario di
chiusura dell’esercizio e nei periodi di chiusura per ferie o di chiusura forzata
per altri motivi, l’area esterna occupata con tavoli e sedie, venga sgombrata o
comunque resa inutilizzabile, avendo cura che le relative operazioni, specie se
effettuate in orario serale e notturno, si svolgano in modo da non disturbare il
riposo delle persone;
g) Pulire e mantenere il decoro dell’area di suolo pubblico e/o privato da parte di
tutti gli esercizi di somministrazione (ristoranti, gelaterie, rosticcerie, bar,
ecc…);
h) Non permettere, durante gli spettacoli di intrattenimento musicale, che si
svolgono con complessi musicali, di far posizionare gli strumenti oltre lo spazio
pubblico autorizzato;
i) Orientare le casse elettroacustiche verso la direzione del mare per attutire
l’espansione del volume dalla parte delle abitazioni;
j) Gli speakear devono limitare l’intensità vocale dei suoni, in modo da non
disturbare il riposo delle persone;
k) Esporre in modo ben visibile agli avventori, il paragrafo della presente
ordinanza che esplicita gli obblighi particolari a loro carico;
l) attrezzare l’area di pertinenza del locale, con idonei raccoglitori di rifiuti.
Obblighi per i frequentatori dei locali
Per motivi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché per prevenire
rischi o pericoli per la pubblica incolumità, tutte le aree pubbliche, soprattutto
quelle del centro storico, anche in funzione dell’agibilità e della sicurezza
conservativa dei beni storici, artistici e monumentali ivi presenti, sono utilizzate
esclusivamente come luogo di fruizione, nel rispetto delle regole
comportamentali del vivere civile e di decoro urbano, nonché come luogo di
fruizione delle prospettive monumentali ivi godibili.
In particolare è vietato:
a) gettare o abbandonare per terra carta e qualsiasi tipo di rifiuti solidi e
liquidi, lattine, bottiglie ed altri oggetti che costituiscono pericolo per
l’incolumità pubblica e pregiudizio per il decoro della città;
b) imbrattare, con disegni, scritte e simili, i muri degli edifici di culto e i
monumenti storico artistici nonché qualsiasi atto o comportamento che
possa deturpare o insudiciare, anche mediante abbandono di rifiuti solidi e
liquidi, o limitare la fruibilità collettiva del bene, come ad esempio atti
vandalici in danno di aree verdi, panchine, segnaletica, veicoli, impianti
sportivi, prospetti di edifici privati, ecc…;
c) tutti gli atti e i comportamenti, anche dovuti all’uso di alcol, come alterchi,
schiamazzi, molestie che impediscano il diritto di serena convivenza civile;
d) bivaccare o usare i luoghi e gli spazi pubblici e privati come siti di
deiezione;
e) consumare bevande alcoliche lontano dalle adiacenze dei locali pubblici;
f) assembrarsi dinanzi gli ingressi delle residenze private e /o delle locande e
bed&breakfast, ostacolando il passaggio a chi vi abita o dimora in modo
agevole ed in piena sicurezza;
g) sostare per consumare bevande o cibo, banchettando e abbandonando ogni
minimo rifiuto agli angoli delle strade, oltre le aree appositamente
autorizzate di pertinenza dei locali pubblici;
h) sostare la propria auto e/o motoveicolo, in strade e piazze ove vige il
divieto, tale da provocare intralcio alla circolazione e alla sicurezza stradale,
oltre ad arrecare notevoli disagi ai residenti della zona per la ricerca di un
parcheggio;
i) emettere suoni disturbanti, grida, urli, uso di strumenti e/o apparecchiature,
segnalazioni acustiche di auto o motoveicoli, oltre i limiti della normale
tollerabilità, in ragione anche del rispetto della quiete e del riposo delle
persone.