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Il Tar annulla il Piano Regolatore Generale del comune di Favara

Annullato dal TAR Sicilia-Palermo il Piano Regolatore Generale del Comune di Favara di cui al Decreto 11.01.2019 per violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli art. 4 e 19 della Legge Regionale 27.12.1978 n. 71 e dell’art. 1 della Legge 15.5.1991 n. 28.

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Con le sentenze 1674/2023, 1675/2023, 1676/2023, 1677/2023, 1678/2023, 1679/2023, 1680/2023, 1681/2023, 1682/2023 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia-Palermo, Sez. III, ha accolto i relativi ricorsi proposti da alcuni cittadini, rappresentati e difesi dall’avv. Gaetano  Caponnetto, avverso l’approvazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Favara di cui al Decreto 11.01.2019 pubblicato sulla GURS n. 3, Parte I, n. 6 dell’8.2.2019.

Il difensore aveva sostenuto la violazione e falsa applicazione dei combinati disposti di cui agli art. 4 e 19 della L.R. 27.12.1978 n. 71 e dell’art. 1 della Legge 15.5.1991 n. 28 quali termini inderogabili relativi all’osservanza della procedura di formazione dello strumento urbanistico oltre alla illegittimità, per manifesta irragionevolezza, arbitrarietà e travisamento dei fatti quali ulteriori motivi di illegittimità dell’atto impugnato.

All’udienza del 10.05.2023 fissata per la discussione l’avv. Gaetano Caponnetto ha illustrato le ragioni oggetto del ricorso alle quali si è opposta l’Avvocatura dello Stato sostenendo che dovevano essere non considerati ai fini dell’osservanza dei termini prescritti gli atti interruttivi quali la mancata rimessione dei chiarimenti sulla Vas forniti dal Comune inviati per pec all’Ufficio protocollo dell’Assessorato ma giunti successivamente alla sezione.

A tale tesi si è opposto il difensore dei ricorrenti facendo riferimento peraltro alle norme di legge che disciplinano la validità della ricezione degli atti trasmessi per pec e ciò anche in riferimento all’efficacia inderogabile alla conoscenza per notifica degli atti amministrativi.

Il TAR ha condiviso le deduzioni del difensore statuendo che i domicili digitali delle PP.AA. creati nel rispetto delle linee guida dell’AGID sono validi per “le comunicazioni, per lo scambio di informazioni e per l’invio di documenti ad ogni effetto di legge tra tutte le PP.AA., i gestori di pubblici servizi e i privati”e dunque nel caso in esame non poteva essere presa la risposta del Comune relativa alla Vas al  riferimento della data di protocollazione differita del 25.7.2017 ma sibbene a quella effettiva del protocollo generale dell’Assessorato, e dunque giacchè pervenuta oltre i termini previsti delle norme sopradedotte determinava il fondamento delle eccezioni del difensore.

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