PoliticaNews

Comune di Canicattì: Stralcio delle cartelle fino a 1.000,00 euro e Nuova Rottamazione delle Cartelle

Stralcio delle cartelle fino a 1.000,00 euro e Nuova Rottamazione delle Cartelle

(Legge di Bilancio 2023, L. 29 dicembre 2022, n. 197 e c.d. Milleproroghe, L.24 febbraio 2023, n.14)

Adesione all’Agenzia delle Entrate Riscossione entro il 30 aprile 2023.

Il sindaco Vincenzo Corbo e l’Assessore al Bilancio, Finanze e Tributi, informano che il Comune di Canicattì aderisce allo strumento deflattivo automatico dei carichi pendenti presso Agenzia delle Entrate – Riscossione, introdotto dalla Legge di Bilancio 2023, relativo a:

  • Stralcio parziale dei carichi fino a 1.000,00 euro per i crediti del Comune di Canicattì affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al      31 dicembre 2015

I debiti di importo residuo fino 1.000,00 euro, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati dal Comune di Canicattì agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, sono annullati automaticamente nelle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all’art. 30, DPR 602/1973.

Pertanto, restano dovuti, il “capitale” e le somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. 285/1992, lo stralcio si applica limitatamente agli interessi.

Si precisa che lo stralcio riguarda il “singolo carico”, e quindi non l’importo complessivo della cartella, ma il singolo atto di accertamento iscritto a ruolo.

  • Definizione agevolata dei carichi affidati agliagenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 edil 30 giugno 2022.

I debiti risultanti dai “singoli carichi” affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere interessi, sanzioni, interessi di mora di cui all’art. 30, Dpr 602/1973, somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 112/1999, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. 

La volontà di aderire alla definizione agevolata deve essere manifestata dal contribuente all’Agenzia delle Entrate Riscossione, entro il 30 aprile 2023, con apposita dichiarazione secondo le modalità esclusivamente telematiche previste dall’Agenzia nel proprio sito internet https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/

Nella dichiarazione il contribuente sceglie il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di diciotto (18) rate.

Torna in alto