Agrigento, Ordinanza sindacale n.106/2022
Modifica degli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione per prevenire situazioni di aggregazione serale/notturna e il conseguenziale disturbo della quiete e del riposo, tesa ad imporre:
1. il divieto di vendita, per asporto, in bottiglie, contenitori e bicchieri in vetro, di bevande, anche alcoliche, ogni gradazione, nonché di alienazione ed abbandono sul suolo pubblico di bicchieri, bottiglie, contenitori di vetro e rifiuti in generale;
2. limitazione delle attività rumorose connesse a forme di intrattenimento e/o spettacolo nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e/o commerciali e loro dehor, negli spazi e negli ambienti pubblici e privati, qualora pregiudizievoli per la civile convivenza.
ORDINA
Per il periodo compreso tra il 4 novembre 2022 e il 30 aprile 2023, al fine di tutelate l’ordine e la sicurezza pubblica:
DI VIETARE La vendita, per asporto, di bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro, da parte degli esercenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche dispensate da distributori automatici, per motivi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, dalla data odierna e su tutto il territorio comunale.
DI VIETARE altresì il consumo e/o l’abbandono in luogo aperto al pubblico di bevande alcoliche o non alcoliche, comunque acquisite, contenute in bottiglie di vetro o in contenitori realizzati con il medesimo materiale
DI VIETARE la vendita per l’asporto delle bevande alcoliche e superalcoliche, dalle ore 24:00 fino alla chiusura degli esercizi.
CONSENTIRE dopo le ore 24.00 esclusivamente agli esercizi pubblici (ad es. bar e ristoranti) la somministrazione delle bevande alcoliche e superalcooliche per il consumo immediato all’interno del locale onello spazio esterno di pertinenza regolarmente avuto in concessione.
DI VIETARE dalle ore 24:00 ad ogni esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande e/o commerciale, anche ove in possesso di nulla osta acustico, ogni attività di intrattenimento, sia essa svolta all’interno che all’esterno dei locali.
CHE tutte le tipologie di pubblici esercizi, esercizi di vicinato alimentari, laboratori artigianali di prodotti alimentari (a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo: ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari), compresi i distributori automatici devono osservare i seguenti orari di chiusura:
a. Su tutto il territorio comunale
– ore 02.00 tutti i giorni, consentendo 30 minuti di tolleranza solo ed esclusivamente per il ricovero delle attrezzature, la pulizia degli spazi antistanti ed interni al locale stesso. L’Amministrazione, al fine di evitare il determinarsi di situazioni pregiudizievoli per il riposo dei residenti, potrà ridurre l’orario per obiettive esigenze di interesse pubblico.
Agli esercenti le attività di cui al presente provvedimento e alle annesse attività di intrattenimento e svago, è consentito di protrarre l’orario di chiusura e quello per le emissioni sonore, oltre i limiti prescritti da questa ordinanza nel giorno del 31 dicembre.
E’ comunque facoltà del Sindaco, in occasione di iniziative e manifestazioni di particolare rilevanza o interesse turistico, programmare e/o patrocinate dalla stessa amministrazione Comunale, ovvero da terzi, o di avvenimenti e ricorrenze, che comportino un presumibile aumento della domanda di servizi commerciali, concedere deroga agli orari stabiliti con la presente ordinanza, che possono riguardare sia l’intero territorio comunale che singole zone, piazze o vie.
Saranno emanate apposite ordinanze per disciplinare gli orari in deroga.
DISPONE
– che i trasgressori di quanto previsto della presente ordinanza, siano puniti mediante l’applicazione della sanzione pecuniaria di euro da 25,00 a 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del DLgs n. 267/00.
– Nei casi di reiterata inosservanza delle prescrizioni della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni di cui all’art. 12 comma 1 del DL 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689: su segnalazione dell’Ufficio accertatore, potrà essere disposta l’applicazione della misura della sospensione dell’attività per un massimo di trenta giorni, ai sensi dell’articolo 100 del RD 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Obblighi per i titolari dei locali
Fatta salva l’applicazione delle norme del Codice penale, del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dei regolamenti comunali, nei locali e negli spazi aperti adibiti all’attività di vendita e/o somministrazione di bevande e/o di sostanze alimentari o all’attività di intrattenimento e di spettacolo, è fatto obbligo ai rispettivi titolari e/o responsabili di:
a) vigilare – sia all’interno del proprio locale che nel perimetro esterno dell’area autorizzata, di pertinenza del proprio locale – anche avvalendosi di addetti al controllo dell’utenza, invitando gli avventori a tenere comportamenti che non disturbino, mediante schiamazzi o rumori, ovvero, abusando di strumenti sonori, la quiete pubblica e il riposo delle persone. L’accertata violazione, in caso di recidiva, fatta salva la responsabilità del gestore in ordine al reato di cui all’art. 659 c.p., comporta sempre la revoca della concessione per l’occupazione del suolo pubblico;
b) vigilare, affinché, i frequentatori del locale, nell’area esterna autorizzata, di stretta pertinenza dell’esercizio – non tengano comportamenti che contrastino con le norme igieniche e di tutela dell’ambiente, in conseguenza alla fruizione del locale, proponendo soluzioni idonee per agevolare il rispetto delle norme basilari di rispetto dell’ambiente;
c) attuare le prescrizioni normative relative alla somministrazione di alimenti e bevande e di sicurezza dei luoghi di lavoro;
d) osservare le disposizioni di legge poste a tutela dei minori di età;
e) rispettare rigorosamente i limiti perimetrali dell’area pubblica esterna al locale, regolarmente concessa dal
Comune, nonché le condizioni imposte dal titolo concessorio, evitando di invadere la parte di suolo pubblico non autorizzato all’occupazione, con sedie, tavolini, fioriere, pedane, ombrelloni, gazebo e altro;
f) assicurare, salvo impedimenti di carattere oggettivo, che dopo l’orario di chiusura dell’esercizio e nei periodi di chiusura per ferie o di chiusura forzata per altri motivi, l’area esterna occupata con tavoli e sedie venga sgombrata, avendo cura che le relative operazioni, specie se effettuate in orario serale e notturno, si svolgano in modo da non disturbare il riposo delle persone;
g) non permettere, durante gli spettacoli di intrattenimento musicale, che si svolgono con complessi musicali, di far posizionare gli strumenti oltre lo spazio pubblico autorizzato;
h) orientare le casse elettroacustiche verso la direzione del mare per attutire l’espansione del volume dalla parte delle abitazioni;
i) esporre in modo ben visibile agli avventori il paragrafo della presente ordinanza che esplicita gli obblighi particolari a loro carico;
j) attrezzare l’area di pertinenza del locale con idonei raccoglitori di rifiuti;
Obblighi per i frequentatori dei locali
Per motivi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché per prevenire rischi o pericoli per la pubblica incolumità, tutte le aree pubbliche, soprattutto quelle del centro storico, anche in funzione dell’agibilità e della sicurezza conservativa dei beni storici, artistici e monumentali ivi presenti, sono utilizzate esclusivamente come luogo di fruizione, nel rispetto delle regole comportamentali del vivere civile e di decoro urbano, nonché come luogo di fruizione delle prospettive monumentali ivi godibili.
In particolare è vietato:
a) gettare o abbandonare per terra carte e qualsiasi tipo di rifiuti solidi e liquidi, lattine, bottiglie ed altri oggetti che costituiscono pericolo per l’incolumità pubblica e pregiudizio per il decoro della città;
b) imbrattare con disegni, scritte e simili i muri e gli edifici sia pubblici che privati, nonché qualsiasi atto o comportamento che possa deturpare o limitare la fruibilità collettiva del bene, come ad esempio atti vandalici in danno di aree verdi, panchine, segnaletica, veicoli, impianti sportivi, prospetti di edifici privati ecc.;
c) imbrattare, con disegni, scritte e simili i muri degli edifici di culto e i monumenti storicoartistici, nonché qualsiasi atto o comportamento che possa deturpare o insudiciare, anche mediante abbandono di rifiuti solidi e liquidi, o limitare la fruibilità collettiva del bene medesimo;
d) tutti gli atti e i comportamenti, anche dovuti all’uso dell’alcol, come alterchi, schiamazzi, molestia che impediscano il diritto di serena convivenza civile;
e) bivaccare o usare i luoghi e gli spazi pubblici e privati come siti di deiezione;
f) consumare bevande alcoliche lontano dalle adiacenze dei locali pubblici;
g) assembrarsi dinanzi gli ingressi delle residenze private e/o delle locande e bad and breakfast, ostacolando il passaggio a chi vi abita o dimora in modo agevole ed in piena sicurezza;
h) sostare per consumare bevande o cibo, banchettando e abbandonando ogni minimo rifiuto agli angoli delle strade, oltre le aree appositamente autorizzate di pertinenza dei locali pubblici;
i) sostare la propria auto e/o motoveicolo, in strade e piazze ove vige il divieto, tale da provocare intralcio alla circolazione e alla sicurezza stradale, oltre ad arrecare notevoli disagi ai residenti della zona per laricerca di un parcheggio;
j) emettere suoni disturbanti, grida, urli, uso di strumenti e/o apparecchiature, segnalazioni acustiche di auto o motoveicoli, oltre i limiti della normale tollerabilità, in ragione anche del rispetto della quiete pubblica e del riposo delle persone.