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E’ diritto fondamentale di accedere ai dati e ai documenti in possesso  dell’Aica, da parte della Consulta rientrando nell’esercizio delle sue funzioni

Nota CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI di A.I.C.A. in risposta al CdA dell’Aica, inviata al direttore generale Francesco Fiorino, al presidente del C.D.A. Gerardino Castaldi e per conoscenza al responsabile della prevenzione della corruzione Marcello Puccio: 

Oggetto: riscontro nota del 26/10/2022

Con nota prot. n. 0052693-2022 del 21/09/2022, la scrivente Consulta ha chiesto al C.d.A. e al Direttore Generale il rilascio di copia del piano-programma di cui all’art. 41 dello Statuto, del piano degli investimenti previsto dall’art. 42, comma 4, lett. a), dello Statuto e dei provvedimenti adottati per riequilibrare il conto economico aziendale e al fine di ridurre le sofferenze aziendali; con la stessa nota, ha altresì chiesto l’invio di una relazione circostanziata in merito all’impasse creatosi in relazione alla nomina del Direttore Generale.

A seguito di tale istanza, con nota del 26/10/2022, che si riscontra, sono state trasmessi il bilancio di esercizio al 31/12/2021, il piano-programma del 11/01/2022 e il verbale del Consiglio di Amministrazione del 24/06/2022 relativo all’attribuzione delle funzioni di Direttore Generale all’Ing. Francesco Fiorino.

Su tale documentazione, incompleta rispetto a quanto richiesto, la Consulta si riserva di esprimere le proprie valutazioni all’esito dell’assemblea appositamente convocata.

Pur prendendo atto della disponibilità manifestata dal Direttore Generale a programmare incontri per interloquire in merito alle attività svolte dall’Azienda, la scrivente, da subito, ritiene doveroso sgombrare il campo da ogni possibile dubbio in merito alle funzioni della Consulta e dalle considerazioni svolte al riguardo dal Direttore Generale e dal Presidente del C.d.A. nella sopra citata nota.

L’assunto secondo cui lo Statuto dell’AICA attribuirebbe alla Consulta un «potere essenzialmente consultivo» e le relative funzioni «devono, pertanto, essere esercitate nell’ambito del potere conferito e non possono valere a costituire un potere di ispezione generalizzata sull’Azienda», è destituito di qualsiasi fondamento giuridico.

Ed invero, a norma dell’art. 48, comma 5-bis, dello Statuto, la Consulta ha «funzioni di ascolto, informazione, controllo, concertazione e dibattito fra tutti i portatori di interesse in relazione al Servizio Idrico Integrato, sulla base dei principi di trasparenza, informazione e partecipazione»; la stessa, inoltre, «vigila sulla realizzazione degli obiettivi e delle voci del piano-programma» e «promuove atti di indirizzo, al bisogno, da sottoporre all’Assemblea, al Consiglio di Amministrazione e al Direttore».

A fronte del chiaro tenore del citato comma 5-bis — che il Direttore Generale e il Presidente del C.d.A. si sono guardati bene dal riportare per esteso nella propria nota — non può dubitarsi che la Consulta abbia, oltre alle funzioni consultive di cui al comma 7, anche quella di vigilare sulla realizzazione degli obiettivi e sullo stato di attuazione del piano-programma; previsione, questa, che costituisce la specificazione della più generale funzione di «ascolto, informazione, controllo»  precedentemente enunciata nel testo dello stesso comma 5-bis.

In relazione a quanto sopra, il diritto di accesso agli atti esercitato dalla Consulta, lungi dall’inquadrarsi nel paradigma normativo di cui all’art. 22 e ss., Legge 07/08/1990, n. 241 (accesso documentale riconosciuto ai soggetti privati) — nel cui ambito potrebbero astrattamente essere prese in considerazione le osservazioni, per nulla pertinenti, svolte nella nota con riferimento alla pretesa insussistenza di un «potere di ispezione generalizzata sull’Azienda» — rappresenta invece lo strumento indispensabile, quanto ineludibile, per svolgere concretamente e in maniera efficace i compiti attribuiti alla Consulta stessa quale organo dell’ente pubblico AICA e per attuare, così, quegli obiettivi di trasparenza, informazione e partecipazione che lo Statuto si prefigge.

È evidente, allora, come la questione debba essere diversamente inserita e valutata sotto il profilo dei rapporti tra organi dello stesso ente pubblico, che devono tener conto delle rispettive esigenze di conoscenza degli atti, la cui acquisizione è retta dal solo principio di leale cooperazione istituzionale.

Ma l’assunto del Direttore Generale e del Presidente del C.d.A., oltre a porsi in irrimediabile contrasto con il chiaro disposto dello Statuto, viola anche i più elementari principi di partecipazione, imparzialità e trasparenza, espressi a partire dalla disciplina generale del procedimento amministrativo sino alla più recente normativa FOIA, e a cui l’attività dell’Azienda, quale ente pubblico economico, e la condotta dei suoi vertici devono uniformarsi.

Se l’ordinamento giuridico attribuisce a chiunque (giornalisti, organizzazioni non governative, imprese, cittadini, ecc.) — senza dover dimostrare di possedere un interesse qualificato — il diritto fondamentale di accedere ai dati e ai documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, così favorendo un maggiore controllo sulle funzioni istituzionali e sull’utilizzo corretto delle risorse pubbliche (D.Lgs. 25/05/2016, n. 97), a maggior ragione non può negarsi alla Consulta, a cui compete per Statuto la vigilanza sulla realizzazione degli obiettivi e delle voci del piano-programma, il diritto di acquisire i dati e i documenti dalla medesima ritenuti necessari all’espletamento dei propri compiti.

Sotto tale profilo, le altre asserzioni che si leggono nella più volte citata nota a firma del Direttore Generale e del Presidente del C.d.A. con riferimento alla pretesa insussistenza,  in capo alla Consulta, di un «interesse generalizzato all’accesso ed alla conoscenza di qualsivoglia documento riferito all’attività gestionale dell’Azienda» sono da ritenere oltre che erronee,  per quanto sopra esposto, anche illogiche e contraddittorie, laddove, al contempo, se ne riconosce il ruolo di organismo «volto a garantire la massima effettività della tutela degli utenti finali».

Proprio nella prospettiva di tutelare in modo reale, effettivo ed efficace gli utenti finali, la Consulta metterà in capo ogni iniziativa ritenuta opportuna, in sede amministrativa, contabile e penale, per contrastare con forza qualunque tentativo di delegittimazione del proprio ruolo istituzionale e ogni atteggiamento ostruzionistico volto a impedire o a procrastinare l’acquisizione delle necessarie informazioni.

Stante quanto sopra, a mezzo della presente — che viene inoltrata anche al Responsabile della Prevenzione della Corruzione per quanto di competenza — si reitera la richiesta di acquisizione dei dati e dei documenti ad oggi non trasmessi e si rimane in attesa di riscontro nei termini di legge.

Aragona, 31 ottobre 2022

Il Presidente della Consulta

Avv. Giuseppe Di Miceli

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