Ordinanza del sindaco di Agrigento Francesco Miccichè recante a oggetto”Divieto di vendita bevande alcoliche da parte degli esercizi pubblici insistenti nella zona dello Stadio Esseneto in occasione delle gare di calcio in programma per la stagione calcistica 2022/2023, campionato serie D del Canicattì e campionato di Eccellenza dell’Akragas 2018 srl. “
Testo ordinanza sindacale n. 96 del 04.10.2022
VISTI
– il D.L. 23.05.2008, n. 92 coordinato con la legge di conversione 24.07.2008 n.125 recante “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”;
– l’art.6 della predetta legge “modifica del T.U. di cui al D.lgs. 267/2000 in materia di attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale che ha modificato fra l’altro l’art.54 del T.U. Ordinamento EE.LL.;
– il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000;
– la legge 190/2012,- il PTPCT vigente e la normazione interna derivata;
– l’O.R.EE.LL della Regione Siciliana;
– l’art.4, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
– gli artt.3 e 22, comma 1, della L.R. 22 dicembre 1999, n. 28;
– la L.R. 21 maggio 2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa;
RITENUTA
la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi del D. lgs nr 267/2000
Pertanto a modifica e integrazione dell’ordinanza sindacale n. 96 del 04.10.2022
ORDINA
per tutto quanto in proposta evidenziato e che qui si intende integralmente riportato
il divieto assoluto di vendere e somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché la vendita di bevande di qualsiasi genere in contenitori quali bottiglie di vetro, plastica e lattine, come misura precauzionale per evitare episodi criminosi, risse e disordini a cautela della pubblica incolumità, agli esercenti pubblici insistenti nella zona dello “Stadio Esseneto”, dalle ore 14,00 alle ore 18,00 di tutte le giornate di campionato di Serie D del Canicattì e del campionato di Eccellenza dell’Akragas 2018 srl per la stagione calcistica 2022/2023;
– estendere il divieto di cui sopra, anche agli esercizi temporanei di somministrazione, allestiti in occasione delle manifestazioni di che trattasi;
– fare obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza sindacale;
– dare mandato al Corpo di Polizia Locale e a tutte le Forze dell’Ordine di far rispettare la presente ordinanza sindacale;
– trasmettere la presente ordinanza sindacale alla Prefettura, al Comando Provinciale Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale Guardia di Finanza, al Comando Polizia Locale di Agrigento;
– dare atto che la presente ordinanza sindacale :
sarà pubblicata in: Albo Pretorio on line per giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi, in Amministrazione Trasparente sezione “Provvedimenti” e sul sito del Comune di Agrigento ;
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e che, pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del Regolamento dei Controlli interni, non è stato richiesto il rilascio di pareri e/o attestazioni del Responsabile del Servizio Finanziario;
– assicurare piena e ampia diffusione della presente ordinanza sindacale
Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 giorni o 60 giorni dal giorno successivo al termine di pubblicazione all’Albo pretorio comunale.
Il Sindaco
F.to Dott. Francesco Miccichè